allora ... da quello che ho capito io ci sono due tipi di reati, in un certo senso, o per lo meno quelli che interessano a noi e che ho trovato nel file postato da me sopra: i reati perseguibili d'ufficio e quelli a querela di parte. In sostanza la differenza tra i due è che i primi devono essere denunciati per forza, anche se la vittima non sporge denuncia, mentre gli altri no, si possono anche NON denunciare.
In caso di delitto per legge BISOGNA denunciare, soprattutto se si è pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quello che non è obbligatorio è il referto! Nel caso la persona venga esposta a procedimenti penali. Purtroppo questo è un passo che nemmeno io capisco bene. Secondo me la sottigliezza sta tra il significato di referto e quello di deununcia. Da quanto inteso ... la denuncia dichiara solo il colpevole, la vittima, il testimone e le prove, mentre il referto indica un giudizio tecnico di natura prognostica e diagnostica circa la natura delle lesioni, le cause, i mezzi, e le conseguenze che ne possono derivare in rodine al termine di guarigione, al pericolo di vita o a postuni residui.
C'è scritto nel file da te postato.
Per l'omicidio colposo c'è l'obbligo di referto, quindi è punibile, c'è un procedimento penale!







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