ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

n. 22 del 25 maggio 2009

LO PSICOLOGO E L'ATTIVITA' DI COUNSELING

Nel numero 3 di Opl Informa del 22/01/09 Ordine degli Psicologi della Lombardia abbiamo manifestato l’intenzione di promuovere delle azioni positive a tutela della professione.
In tal senso desideriamo ora esprimere delle considerazioni su quelle figure professionali che, pur non essendo regolamentate, tendono ad intervenire su aree psicologiche e relazionali, di competenza dello psicologo, rischiando di ingenerare confusione nell’utenza.

In questo ambito sta lavorando il Gruppo di Lavoro “Tutela della Professione” ([email protected])
Il counseling ed il counselor non sono professioni riconosciute dall’ordinamento normativo italiano; tuttavia sempre più spesso si sente invece parlare del counselor, come professionista che può intervenire in vari ambiti della vita relazionale e sociale degli individui, per aiutarli ad affrontare i momenti di crisi.

Occorre, pertanto, far chiarezza sulle competenze soprattutto per mettere in guardia gli utenti da possibili abusi di professione.
Va innanzitutto precisato che l’attività di counseling psicologico rientra a pieno titolo nelle competenze dello psicologo. Lo psicologo può pertanto esercitare il counseling senza necessità di alcuna ulteriore specializzazione.
In Italia, la professione dello Psicologo è regolamentata (link alla legge 56/89): cioè lo Stato indica i requisiti minimi necessari per esercitarla.
In altri termini, lo psicologo ha una normativa di riferimento, un percorso formativo obbligatorio, ha l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale; pertanto non è possibile che chiunque possa definirsi psicologo.
Chi, senza essere psicologo, esercita il counseling, non ha una normativa di riferimento e corre il rischio di sconfinare nell’abuso di professione.

Non esiste un Ordine professionale che certifichi il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della professione di counselor, né un Codice Deontologico in base al quale si possa eventualmente sanzionare la violazione delle norme nel rapporto con l’utenza, i colleghi, la società.

In particolare

LO PSICOLOGO:
· è dottore, in quanto è richiesto il diploma di laurea;
· è iscritto a un Ordine professionale
· è vincolato ad un specifico codice deontologico
· le sue competenze sono definite dalla Legge di Ordinamento della professione dello psicologo (L. 56/89);
· può essere psicoterapeuta, poiché la psicoterapia è una specializzazione post lauream riservata a psicologi e medici iscritti ai rispettivi Ordini professionali; Il counselor non psicologo non possiede alcuna delle caratteristiche sopra elencate. Nel dettaglio lo psicologo
· esercita la consulenza psicologica in diversi ambiti e contesti sociali
· esercita il counseling psicologico
· insegna la psicologia in qualsiasi contesto sia formativo che esperienziale
· trae, dalle informazioni che ottiene, anamnesi, diagnosi o prognosi psicologica, anche utilizzando test psicodiagnostici
· esercita la psicoterapia, se è anche psicoterapeuta Il counselor non psicologo non può svolgere nessuna delle attività sopra elencate.

Si comprende, dunque, l’utilità per i cittadini di rivolgersi allo psicologo ogni qualvolta si trovino a vivere situazioni che li espongono a delle difficoltà individuali, relazionali, esistenziali e che non riescono ad affrontare senza un aiuto specialistico.

La competenza dello psicologo, appositamente formato, li tutela dall’esposizione ad altri operatori che, mancando dei riferimenti scientifici e normativi necessari, possono indurre aspettative infondate, illusorie e ambigue.


Il Presidente Il Vicepresidente Il Segretario Il Tesoriere
E. Molinari G. Gambardella C. Martello F. Merlini