Ciao a tutti!ho una domanda urgnte da farvi che mi sta preoccupando un pò!Qualcuno di voi sa se la condanna per ritiro patente è nei requisiti per l'iscrizione all'albo?Ovvero se rientra i quei casi dell'articolo 7?Grazie
Ciao a tutti!ho una domanda urgnte da farvi che mi sta preoccupando un pò!Qualcuno di voi sa se la condanna per ritiro patente è nei requisiti per l'iscrizione all'albo?Ovvero se rientra i quei casi dell'articolo 7?Grazie
ciao Franco,
la domanda che fai è in confusione con il titolo:
requisiti esame di Stato o requisiti iscrizione all'Albo?
...sono due cose molto diverse tra loro!
In ogni caso ti invito a contattare direttamente nel primo caso la segreteria edS della tua facoltà,
nel secondo l'Ordine della Regione alla quale ti vuoi iscrivere e chiedere maggiori informazioni direttamente alla fonte.
Ad ogni modo la legge dice:
Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo (art. 2 della Legge 56/89)
Per esercitare la professione di psicologo è necessario avere una laurea in psicologia, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale.
Condizioni per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo (art. 7 della Legge 56/89)
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità*;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia** o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Per iscriversi è inoltre necessario essere residenti, ovvero avere almeno un domicilio, nella regione Lazio.
* per i cittadini extracomunitari è necessario presentare il permesso di soggiorno
**per i cittadini dell'UE residenti all'estero è necessario avere un domicilio professionale in Italia
Per quanto riguarda il sito dell'Ordine psi del Lazio, ad esempio, c'è anche questo link a cui magari si può inoltrare una richiesta
http://www.ordinepsicologilazio.it/e...e/pagina5.html
Suppongo comunque dipenda dalla condanna in sè: la legge parla di condanna PENALE, quindi immagino dipenda dal perché ti sia stata ritirata la patente!
Ad una domanda "limitrofa", l'avv. scrive:
"Quesito
Sono a chiedervi un'informazione di carattere tecnico riguardante l'iscrizione all'albo degli Psicologi. Uno dei requisiti richiesti è l'assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione alla professione.
Non vi è però alcuna indicazione particolare di quali delitti si tratta. Vi chiedo se potete indicarmi dove è possibile reperire informazioni riguardo a questo aspetto.
Risposta
Il requisito per l'iscrizione all'Albo da Lei indicato è previsto dall'art.7 lett. b L.56/89.
L'interdizione dall'esercizio della professione è previsto dagli artt. 19 (Pene accessorie: specie), 30 (Interdizione da una professione o daun'arte) e 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione) cod. pen.. Si tratta diuna sanzione accessoria a quella penale (irrogata, quindi, dal Giudice penale), prevista per i casi di condanna "per delitti commessi conl'abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n.3 dell'articolo 28 (n.d.r.: tutore e curatore), ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti ..." (art. 31 c.p.). Ai sensi, poi, del II° comma dell'art. 33 c.p. la disposizione appena citata non si applica ai delitti colposi, nel caso in cui la condanna sia solo pecuniaria o inferiore ai tre anni di reclusione.
I reati cui fa riferimento il citato art. 31 c.p. sono, tra gli altri, i seguenti:
art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio;
art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;
art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'autorità amministrativa;
art. 366 c.p. - Rifiuto di uffici legalmente dovuti (IV° comma);
art. 373 c.p. - Falsa perizia o interpretazione. "
Qui poi si parla di interdizione, non di impossibilità ad iscriversi,
che però da un lato sono poi la stessa cosa, quindi torno a consigliarti di informarti direttamente presso le fonti ufficiali!
spero d'esserti stata d'aiuto, un saluto e in bocca al lupo![]()
Ultima modifica di Melody82 : 30-07-2011 alle ore 17.22.23
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