ciao a tutti,
ricordo di aver letto più volte messaggi relativi a dubbi sull'equipollenza dei titoli di scuole di specializzazione universitarie e private. a tal proposito vi copio quanto riporta l'ordine degli psicologi del friuli venezia giulia, per quanto avvilente mi sembra piuttosto chiaro
Equipollenza dei titoli di specializzazione ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi
Riguardo alla Equipollenza dei titoli di specializzazione ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi la situazione attuale è la seguente: ai concorsi pubblici per la disciplina di psicologia possono accedere coloro che hanno una specializzazione nelle discipline indicate dal D.M. 30/01/1998 e dal D.M. 02/08/2000, che hanno determinato le cosiddette tabelle in cui sono indicate le equipollenze per l'accesso ai concorsi inerenti alla disciplina in questione. Le specializzazioni equipollenti sono le seguenti:
Psicologia del Ciclo di Vita, Psicologia sociale ed applicata, Psicologia dell'età evolutiva, Psicologia della Salute, Neuropsicologia, Valutazione Psicologica.
Queste specializzazioni possono essere conseguite solo da psicologi in quanto ne è preclusa la possibilità ai medici.
Alcune di queste specializzazioni conferiscono il titolo di psicoterapeuta e consentono quindi anche l'annotazione nell'Albo ai sensi dell'art. 3 della L. 56/89 e precisamente: Psicologia Clinica, Psicologia del Ciclo di Vita, Psicologia dell'età evolutiva, Psicologia della Salute.
Psicologia sociale ed applicata, Neuropsicologia e Valutazione Psicologica, invece, non conferiscono il titolo di psicoterapeuta.
Un discorso a parte merita la specializzazione in Psicologia Clinica che è attivata anche presso le cattedre di medicina e chirurgia. In seguito ad un ricorso da parte del Consiglio Nazionale degli Psicologi avverso l'Università di Padova, il Consiglio di Stato - con la sentenza N. 981/04 - ha affermato un interessante principio, in base al quale potrebbero specializzarsi in Psicologia Clinica solo gli psicologi.
L'argomento, considerato che sono state emanate decisioni di diverso tenore e sostanza rispetto a quest'ultima, è ancora in discussione nell'ambito della giustizia amministrativa. Ma, indubbiamente, un'importante breccia è stata aperta.
Ai concorsi pubblici per la disciplina di psicoterapia possono accedere, sempre in base alle tabelle del Ministero della Salute, coloro che possiedono le seguenti specializzazioni: Psicologia clinica, Psicologia del Ciclo di Vita, Psicologia dell'Età Evolutiva, Psichiatria, Neuropsichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Psicologia della Salute e, dopo l'emanazione della L. 401/2000, anche coloro che hanno conseguito la specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della L. 56/89, presso scuole riconosciute dal MIUR o ai sensi dell'art. 35 della Legge medesima (sanatoria Ordini). Ai sensi dell'art. 3 della L. 56/89 la possibilità di specializzazione in psicoterapia è consentita sia agli psicologi, sia ai medici.
Nel periodo immediatamente successivo all'emanazione della L. 401/2000, la norma sull'equipollenza dei titoli ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi non era stata correttamente recepita da molte AA.SS.LL. e l'Ordine degli psicologi ha compiuto alcune importanti iniziative volte alla tutela degli iscritti rispetto all'effettiva applicazione della L. 401/2000 circa all'ammissione nei concorsi pubblici per la disciplina di psicoterapia anche di coloro che abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia presso Istituti riconosciuti dal MIUR o ai sensi dell'articolo 35 della Legge n. 56/89.
Giova ricordare a questo proposito che, anche in seguito alla sollecitazione del nostro Ordine, il MIUR ha definitivamente ribadito la completa equipollenza ai fini giuridici di tali titoli con i titoli conseguiti presso le scuole universitarie. Al momento attuale l'equipollenza dei titoli di specializzazione rispetto all'accesso ai concorsi per la disciplina di psicoterapia è garantita. I concorsi pubblici per la disciplina di psicoterapia non sono frequenti ma recentemente la Regione Veneto ha indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia per i servizi socio sanitari territoriali, ruolo sanitario, profilo professionale psicologo, presso l'azienda unità locale socio sanitaria n. 13 di Mirano. (GU n. 75 del 20-9-2005). Veniamo, a questo punto, all'altro aspetto della questione, cioè l'equipollenza tra i titoli di specializzazione per l'accesso alla disciplina di psicologia. La legge 401/2000 sostiene testualmente all'art. 2 comma 3: "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali."
Al momento della sua emanazione, dagli Ordini fu data un'interpretazione per così dire "letterale" della norma relativa all'equipollenza ai fini dei concorsi in ambedue le discipline.
Cosa consente, dunque, tuttora alle ASL di rifiutare le domande dei colleghi che possiedono specializzazioni non universitarie, relativamente alla partecipazione ai concorsi per la disciplina di psicologia?
Ad avallare le scelte delle ASL è una restrittiva interpretazione del Consiglio di Stato di questa norma. Il Consiglio di Stato, infatti, è intervenuto sulla questione con l'allegata sentenza del 23/03/2004. È opportuno, per maggiore chiarezza, ripercorrere brevemente la vicenda che ha condotto a questa sentenza. Nel 2002 alcuni colleghi avevano presentato domanda per accedere a un concorso pubblico - disciplina di psicologia - bandito dalla ASL 10 di Firenze nel 2002. Essendo stati esclusi dal concorso, proposero ricorso al T.A.R. della Toscana. L'Ordine degli Psicologi del Lazio, insieme all'Ordine della Toscana e all'Ordine Nazionale, decisero di sostenere l'impugnazione degli iscritti con un intervento in giudizio ad adiuvandum. Il T.A.R., però, rigettò il ricorso sostenendo, peraltro, l'illegittimità dell'intervento ad adiuvandum degli Ordini. Alcuni ricorrenti decisero, così, di appellare la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato e l'Ordine della Toscana intervenne ad adiuvandum mentre l'Ordine del Lazio e l'Ordine Nazionale, preso atto della dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal TAR della Toscana, decisero di non reiterare l'intervento in appello, per una serie di ragioni, tra cui quella di cercare di evitare una pronuncia (puntualmente arrivata) negativa del C.d.S. sulla legittimità dell'intervento degli Ordini che avrebbe potuto creare un difficile, se non insormontabile, precedente per i casi futuri. Il C.d.S., come è noto, rigettò l'appello e riconfermò la sentenza di primo grado. Sostanzialmente il C.d.S. ha ritenuto che l'unica ratio ispiratrice dell'art. 2 L. 401/2000 sia quella di "sistemare il precariato determinatosi per effetto degli incarichi" e quindi a coloro che sono in possesso della specializzazione in psicoterapia conseguita presso istituti privati riconosciuti dal MIUR o mediante autorizzazione degli Ordini professionali (ex art. 35 L. 56/89) rimane precluso l'accesso ai concorsi pubblici nella disciplina di Psicologia.








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cosa??? ma cosa si fumano questi che fanno ste proposte?? dove hai trovato questa notizia??
