Ciao: una domanda, se prendo in carico un minore il foglio della privacy lo devono firmare entrambi i genitori e con ciò mi danno l'autorizzazione a trattare col minore?
Oppure c'è un altro foglio da fare firmare?
Grazie
Ciao: una domanda, se prendo in carico un minore il foglio della privacy lo devono firmare entrambi i genitori e con ciò mi danno l'autorizzazione a trattare col minore?
Oppure c'è un altro foglio da fare firmare?
Grazie
Sarebbe meglio che venisse firmato da entrambi i genitori, anche in casi di minori in famiglie non separate.
Nel caso di minori in famiglie separate è teoricamente il genitore affidatario che dovrebbe firmare, ma il consiglio è quello di farlo firmare, sei limiti del possibile ovviamente, sempre ad entrambi.
ciao
quindi è necessario il consenso scritto?forse vedrò una ragazza di 17 anni e vorrei saperlo.
Una collega che si occupa di minori, mi aveva invece detto che non è necessario il consenso scritto
Ciao!
Credo anch'io che sia necessario il consenso scritto per i minori...e poi ricordate di far firmare il foglio sulla privacy..se non ce l'avete scaricatelo dall'ordine!
Cri
Ma con consenso scritto non vi riferite a quello sulla privacy?
il foglio sulla privacy..?io lo usavo al tirocinio, ma per esempio il mio terapeuta non mi ha fatto firmare nulla. Non credo sia necessario, ma non giurerei, ho vaghi ricordi dell'esame di stato.......
Credo invece sia necessario far firmare il foglio sulla privacy ma non chiedetemi quale sia il giusto riferimanto legislativo....ricordo che la legge è uscita forse l'anno scorso...noi anche alla specializzazione lo facciamo firmare ancor prima di farli entrare in stanza di terapia...sul sito ce ne sono due già pronti, uno per gli psicologi (consulenze, diagnosi ecc..) e uno per gli psicoterapeuti.
Ciao,
Cri
Alcune info che magari vi potrebbero essere utili:
1) Occorre SEMPRE che i pazienti firmino DUE documenti:
a) L'informativa sul trattamento dei dati sensibili (la famosa "privacy") nella quale dicharate che tipo di dati elaborate e conservate, in che forma, e quali sono le condizioni del trattamento dei dati, gli scopi (fiscali, di documentazione, di ricerca, ecc...), la persona che li tratta e il responsabile del trattamento dei dati personali.
b) Il CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO. Nel quale dichiarate che tipo di trattamento intendete proporre, per quanto tempo ed a quali condizioni.
Per entrambi i moduli esistono dei modelli precompilati su tutti i siti regionali dell'Ordine degli Psicologi.
La legge, per quanto riguarda i minori, è piuttosto chiara: PRIMA di iniziare un qualunque trattamento sanitario (e anche i colloqui diagnostici e di sostegno rientrano in questa categoria) occorre il consenso informato dei genitori. Quindi è OBBLIGATORIO acquisire tale consenso (preferibilmente da entrambi i genitori) PRIMA di iniziare a lavorare con un minore. Le pene previste per chi non ottempera a queste disposizioni sono severe e ci sono già state sentenze di condanna di psicologi che hanno iniizato psicoterapie con minori senza informare i genitori e chiedere il loro consenso. Da questa normativa SONO ESCLUSE solamente il trattamento svolto dai SERD (Servizi Dipendenze) e le consultazioni presso i consultori in caso di richiesta di interruzione di gravidanza da parte di una minore.
Buon lavoro
Guglielmo
Ultima modifica di willy61 : 15-11-2006 alle ore 20.54.01
Dott. Guglielmo Rottigni
Ordine Psicologi Lombardia n° 10126
se un genitore mi chiede la relazione riguardo la consulensa svolta per utilizzarla in tribunale io che cosa sarei? NON CREDO UN CTP IN QUANTO MI è STATA RICHIESTA DOPO LE 10 CONSULENZE E ALLORà? FARò FIRMARE IL CONSENSO DA ENTRAMBI I GENITORI MA NON TROVI CHE RISCHI QUALCOSA ANCHE PERCHè è UNA CAUSA CON GRAVI IMPLICAZIONI ... SONO MOLTO PREOCCUPATA HELP
Fac simile di modelli per il consenso al trattamento e per la "privacy":
Modelli Privacy e Consenso
(questi sono dell'Ordine Lombardia, altri Ordini hanno i loro, comunque ogni Psicologo può creare i propri prendendo spunto da quelli che preferisce)
Riferimenti normativi:
Consenso informato e Legge sulla privacy
Per i minori, il riferimento è codificato anche nell'art.31 del Codice deontologico:
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Approfondimenti interessanti sull'interpretazione dell'art.31 si trovano sul sito dell'Ordine della Toscana:
http://www.psicologia.toscana.it/fil..._minorenni.pdf
the Dark side Clouds everything
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Ciao, grazie per i riferimenti.
Avevo ben chiari quelli del codice, il mio dubbio era relativo al vedere pazienti minorenni nell'ambito di un consultorio privato... essendo privato e non pubblico mi chiedevo se è possibile vedere minorenni senza informare i genitori...
Anche se privato devi avere il consenso dei genitori
Mentre il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito
Non ti curar di loro, ma guarda oltre e passa
Temevo fortemente!
Grazie per la conferma![]()