Requisiti minimi per una buona prassi in Psicologia Giuridica e Forense
Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia riunito nella propria sede il giorno 8 febbraio 2007:
- visti gli articoli 14, 15, e 16 del Titolo II “Degli Esperti e degli Ausiliari del Giudice”, Capo II “Dei Consulenti Tecnici del Giudice” delle NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE che stabiliscono che debbano essere inseriti negli elenchi degli esperti dei Tribunali professionisti che debbano “…dimostrare la (propria) speciale capacità tecnica…” ad un Comitato ove viene designato un rappresentante dell’Ordine professionale;
- visti il numero sempre maggiore di psicologi impegnati in attività di collaborazione con i Tribunali dei Minori e con i Tribunali Ordinari, e la costituzione presso ogni Presidenza di Tribunale di un Elenco di esperti psicologi cui affidare le Perizie e le Consulenze Tecniche necessario per l’amministrazione della giustizia;
- considerato che l’art. 12 lettera d) della Legge 56/89 stabilisce che il Consiglio Regionale e Provinciale dell’Ordine degli Psicologi “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione” e che il Codice Deontologico è la principale fonte di regolamentazione specifica degli Psicologi;
- visto l’articolo 37 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani per il quale “Lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze” le quali, nel richiamato articolato delle Norme di attuazione del Codice di Procedura Civile, sono riconoscibili nelle speciali capacità richieste;
- visto l’articolo 5 del predetto Codice Deontologico che vincola gli Psicologi “a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera”;
- vista la deliberazione del 20-09-03, del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, con la quale si approvano e propongono alcuni requisiti minimi per una buona prassi in psicologia giuridica e forense;
DELIBERA
i seguenti requisiti minimi per l’inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali:
1. Anzianità di iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi di almeno 3 anni;
2. Competenze: il professionista deve presentare una documentazione dalla quale si evinca la formazione e/o l’attività nella specifica area della psicologia Giuridica e Forense per un periodo complessivamente non inferiore a 3 anni. Per operare nell’ area dell’ età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia