
Originalmente inviato da
simunafo
DELL' ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA
n. 22 del 25 maggio 2009
LO PSICOLOGO E L'ATTIVITA' DI COUNSELING
.....desideriamo ora esprimere delle considerazioni su quelle figure professionali che, pur non essendo regolamentate, tendono ad intervenire su aree psicologiche e relazionali, di competenza dello psicologo, rischiando di ingenerare confusione nell’utenza.
In questo ambito sta lavorando il Gruppo di Lavoro “Tutela della Professione”
Il counseling ed il counselor non sono professioni riconosciute dall’ordinamento normativo italiano; tuttavia sempre più spesso si sente invece parlare del counselor, come professionista che può intervenire in vari ambiti della vita relazionale e sociale degli individui, per aiutarli ad affrontare i momenti di crisi.
Occorre, pertanto, far chiarezza sulle competenze soprattutto per mettere in guardia gli utenti da possibili abusi di professione.
Va innanzitutto precisato che l’attività di counseling psicologico rientra a pieno titolo nelle competenze dello psicologo. Lo psicologo può pertanto esercitare il counseling senza necessità di alcuna ulteriore specializzazione.
In Italia, la professione dello Psicologo è regolamentata (dalla legge 56/89): cioè lo Stato indica i requisiti necessari per esercitarla.
In altri termini, lo psicologo ha una normativa di riferimento, un percorso formativo obbligatorio, ha l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale; pertanto non è possibile che chiunque possa definirsi psicologo.
Chi, senza essere psicologo, esercita il counseling, NON HA UNA NORMATIVA DI RIFERIMENTO e corre il rischio di sconfinare nell’ABUSO di professione.
Non esiste un Ordine professionale che certifichi il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della professione di counselor, né un Codice Deontologico in base al quale si possa eventualmente sanzionare la violazione delle norme nel rapporto con l’utenza, i colleghi, la società.
In particolare
LO PSICOLOGO:
· è dottore, in quanto è richiesto il diploma di laurea;
· ....è iscritto a un Ordine professionale
· .....· esercita la consulenza psicologica in diversi ambiti e contesti sociali
· ......esercita il counseling psicologico
· ........trae, dalle informazioni che ottiene, anamnesi, diagnosi o prognosi psicologica, anche utilizzando test psicodiagnostici
.....esercita la psicoterapia, se è anche psicoterapeuta.
Il counselor non psicologo NON PUO' svolgere nessuna delle attività sopra elencate.
IN PRATICA esistono corsi di mediazione familiare , consuling e roba del genere che rilasciano un titolo che permette di fare cose che per LEGGE E PREPARAZIONE NON POSSONO FARE.